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Ordinanza — n. 8043/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8043/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8043/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANDURRA CLAUDIO nato a CATANIA il 21/08/1948 avverso la sentenza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Caltagirone condannava C 2/44kbuit:c Sca n d u rra alla pena di euro 100 di ammenda per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., ritenendo che l'imputato avesse integrato, tanto la componente materialei quanto quella soggettiva del reato. Rilevava il giudice monocratico che, contraria- mente a quanto asserito dal ricorrente, le armi ad emissione di gas o ad aria compressa, pur essendo escluse dalla categoria delle armi comuni da sparo, "rientrano nella più ampia categoria di armi cui fa riferimento l'art. 4 L. 110/1975", lasciando inalterato l'obbligo per il prevenuto di denunciare il trasferimento.

Regesto Legislator

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art. 697 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8043/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 697 cod. pen., ritenendo che l'imputato avesse integrato, tanto la componente materialei quanto quella soggettiva del reato. Rilevava il giudice monocratico che, contraria- mente a quanto asserito dal ricorrente, le armi ad emissione di gas o ad aria compressa, pur essendo escluse dalla categoria delle armi comuni da sparo, "rientrano nella più ampia categoria di armi cui fa riferimento l'art. 4 L. 110/1975", lasciando inalterato l'obbligo per il prevenuto di denunciare il trasferimento.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi minaccia non comprovata porto abusivo di armi comunicazione degli elementi a carico parità delle armi esplosivi e articoli pirotecnici

Disposizioni normative citate

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art. 697 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Caltagirone condannava C 2/44kbuit:c Sca n d u rra alla pena di euro 100 di ammenda per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., ritenendo che l'imputato avesse integrato, tanto la componente materialei quanto quella soggettiva del reato.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANDURRA CLAUDIO nato a CATANIA il 21/08/1948 avverso la sentenza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Caltagirone condannava C 2/44kbuit:c Sca n d u rra alla pena di euro 100 di ammenda per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., ritenendo che l'imputato avesse integrato, tanto la componente materialei quanto quella soggettiva del reato. Rilevava il giudice monocratico che, contraria- mente a quanto asserito dal ricorrente, le armi ad emissione di gas o ad aria compressa, pur essendo escluse dalla categoria delle armi comuni da sparo, "rientrano nella più ampia categoria di armi cui fa riferimento l'art. 4 L. 110/1975", lasciando inalterato l'obbligo per il prevenuto di denunciare il trasferimento.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come unico motivo di censura l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, essendovi incertezza sulla potenza in joule dell'arma e dunque sull'applicabilità dell'art. 2, comma 3, L. n, 110 del 1975. In data 12/12/2022 è stata depositata una memoria difensiva in cui si ribadiscono le argomentazioni illustrate nel ricorso, rivendicando trattarsi di motivi consentiti dalla legge in sede di legittimità. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, essendosi propugnata la inoffensività dell'arma, che è invece apprezzabile, non vertendosi in materia di armi giocattolo e restando quindi impregiudicato l'obbligo per il detentore di denunciarne il trasferimento.

Invero, l'eventuale esenzione dall'obbligo della denuncia, riservata alle armi-giocattolo, come una qualsiasi causa di esclusione della punibilità, deve essere posta a carico del detentore poiché, mentre l'obbligo della denuncia delle armi discende direttamente dalla legge ed è imposto in via generale, la eventuale eccezione a tale obbligo deve essere dimostrata dall'interessato (Sez. 1, n. 5096 del 09/04/1984, Mellini, Rv. 164557). All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensor