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Ordinanza — n. 8042/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the lawyer filing it was not registered on the special barroll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8042/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible de plano because the lawyer representing the client was not registered on the special barroll of the Court of Cassation. The defendant, Gocllari Amarildo, sought to challenge a lower court judgment, but the filing attorney lacked the required qualification under the 2017 law. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the client was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible de plano if filed by a lawyer not registered on the special barroll, resulting in the loss of the right to litigate and the imposition of costs.

Parole chiave

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special barroll requirement inadmissible appeal de plano unqualified criminal lawyer legitimacy of the appellant procedural costs and fine garanzia di un equo processo america del Sud riconoscimento di decisioni straniere

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
Law n. 103 of 2017
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOCLLARI AMARILDO nato il 25/01/2001 avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIUDICE DI PACE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTO Rilevato che il ricorso in epigrafe, presentato nell'interesse di Gocllari Amarildo, è stato proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da soggetto privo di legittimazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere esten