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Ordinanza — n. 8041/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to unqualified lawyer lacking special bar registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8041/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed by a lawyer not registered on the special bar roll. The appellant, Elharti Abdellah, sought to challenge a lower court judgment, but the filing agent lacked the specific qualification required to represent clients before the Supreme Court. Consequently, the court rejected the procedural defect and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; An appeal before the Court of Cassation is inadmissible if filed by a lawyer not inscribed on the special bar roll, as such a person lacks standing to represent the client.

Parole chiave

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special bar roll legitimacy to sue inadmissible appeal unqualified lawyer court costs de plano dismissal Corte di Cassazione diritto al gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELHARTI ABDELLAH nato il 28/08/1995 avverso la sentenza del 01/04/2022 del GIUDICE DI PACE di RHO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso in epigrafe, presentato nell'interesse di Elharti Abdellah, è stato proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da soggetto privo di legittimazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente