Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal knife carrying, citing lack of minor offense and unfavorable criminal record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Morello inadmissible, upholding his conviction for illegal knife carrying. The lower courts correctly excluded the statutory exemption for minor offenses due to the weapon's size and Morello's unfavorable criminal record. Consequently, the appeal was rejected, and Morello was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 4, comma 3, L. 110/1975: The exemption for minor offenses is denied when the weapon's dimensions and the offender's criminal history demonstrate a lack of low offensiveness and justify the penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLO MAURIZIO nato a VOGHERA il 24/08/1973 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano aveva condannai:o Maurizio Morello alla pena di sei mesi di arresto ed € 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come primo motivo di censura l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., con conseguente vizio di motivazione sul punto, e con il secondo motivo l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 4, comma 3, L. 110/1975, con conseguente vizio di motivazione sul punto.
Il ricorso - essenzialmente reiterativo delle doglianze in fatto già congrua- mente valutate dai giudici di appello - è manifestamente infondato per le seguenti ragioni. La causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è stata correttamente esclusa con adeguata motivazione in ordine all'evidente assenza della connota- zione di scarsa offensività del fatto; inoltre, il curriculum criminale del Morelli depone in senso sfavorevole alla concessione del beneficio. Parimenti, i giudici di merito hanno correttamente negato l'applicazione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 3 dell'art. 4 della L. 110 del 1975, sulla scorta del compendio probatorio e dell'assenza, nella specie, degli elementi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, permettono la configurabilità del caso di lieve entità, valorizzando segnatamente la dimensione del coltello nonché le modalità del fatto e la personalità del reo, elementi che rendono ragione della non giustificatezza del porto dello strumento atto ad offendere.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore I