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Ordinanza — n. 8037/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of specific legal argument regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8037/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's complaint regarding the denial of generic mitigating circumstances was deemed absolutely generic. The court noted that the lower court correctly applied the principle that denying such mitigation is justified by the absence of positive elements, especially after legislative changes requiring more than mere lack of criminal record. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 62 bis L. 125/2008: An appeal based on the alleged non-application of law regarding generic mitigating circumstances is inadmissible if the complaint lacks specific factual or legal grounds, as the denial is legitimate when no positive circumstances justify the benefit.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility generic mitigating circumstances Art. 616 code of criminal procedure Art. 62 bis law 125/2008 penalty fund fine lack of specific grounds criminal appeal dismissal sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
Art. 4, comma 2, L. 110 del 1975
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale Said Hilali veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 4, comma 2, L. 110 del 1975, rideternninando la pena in mesi tre di arresto ed € 600 di multa in applicazione dell'art.
Art. 442 cod. proc. pen.
110 del 1975, rideternninando la pena in mesi tre di arresto ed € 600 di multa in applicazione dell'art. 442 cod. proc. pen. e confermando nel resto il provvedimento emesso dal giudice di prime cure.
Art. 62 bis, L. 24 luglio 2008, n. 125
art. 442 cod. proc. pen
110 del 1975, rideternninando la pena in mesi tre di arresto ed € 600 di multa in applicazione dell'art. 442 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILALI SAID nato il 15/01/1984 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale Said Hilali veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 4, comma 2, L. 110 del 1975, rideternninando la pena in mesi tre di arresto ed € 600 di multa in applicazione dell'art. 442 cod. proc. pen. e confermando nel resto il provvedimento emesso dal giudice di prime cure. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come unico motivo di censura l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. Va innanzitutto rilevata l'assoluta genericità della censura dedotta dal ricorrente e, peraltro, al contrario di quanto afferma la difesa, la Corte distrettuale ha ritenuto - in ossequio al principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi e circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) - insussistenti circostanze o situazioni meritevoli di particolare considerazione per la concessione del beneficio, tenuto conto anche dei precedenti penali dell'imputato a conferma della sua pericolosità sociale.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr