Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds under articles 591 and 606 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellate court had correctly applied the rule of habitual conduct and the appellant's prior criminal record as statutory bars to the defense of particular triviality. The Supreme Court rejected the appeal because it was based on generic legal arguments rather than specific grounds permitted under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 591, 606 comma 3 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds not permitted by law in the stage of legality, such as generic arguments challenging the application of statutory bars to particular triviality without specific legal reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLTONI IGINIO nato a PONTE IN VALTELLINA il 22/03/1951 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Sondrio con la quale Iginio Moltoni, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, veniva condan- nato alla pena di un mese di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., così riqualificata l'imputazione ex art. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011, originariamente contestata. Riteneva la Corte di appello di non poter applicare la speciale esimente della particolare tenuità del fatto, ravvisandosi la condizione ostativa dell'abitualità della condotta, essendo il Moltoni già gravato da precedenti penali per delitti anche gravi.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Valeria Morales Sosa, deducendo come unico motivo di censura la violazione della legge penale per la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. dovendosi invece riconoscere la particolare tenuità del fatto. Va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità: invero, la Corte territoriale ha correttamente ed adeguatamente motivato in ordine all'abitualità della condotta e alla gravità dei precedenti penali del Moltoni, indici che complessivamente considerati sono ostativi al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità, a fronte di motivi del tutto generici e basati su assunti giuridici infondati.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c:assa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Cons