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Ordinanza — n. 8035/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance tribunal's rejection of probation order due to lack of procedural vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8035/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Ancona surveillance tribunal's rejection of the applicant's request for probation. The tribunal denied probation but granted home detention, citing the applicant's lack of relevant work activity and social reintegration potential. The court ruled that the applicant's arguments regarding motivation defects were improper attempts to re-evaluate facts already thoroughly assessed by the lower judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against surveillance tribunal decisions are inadmissible if they merely request a re-evaluation of facts without challenging procedural vices or demonstrating a lack of critical analysis of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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surveillance tribunal probation order home detention inadmissible appeal lack of motivation diritto all'assistenza sociale assistenza riabilitativa aiuti a carattere sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLOMNISHVILI KHATUNA nato il 10/04/1978 avverso l'ordinanza del 27/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; LAT?'

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale proposta da Khatuna Solomnishvili, accogliendo soltanto quella di detenzione domiciliare, in relazione alla pena in esecuzione di mesi otto di reclusione, relativa a condanna per il reato di furto tentato commesso nel 2018.

2. Ritenuto che il motivo dedotto (vizio di motivazione e omesso esame di documentazione allegata all'istanza quanto all'attività lavorativa e relazione dell'assistente sociale) devolve censure non consentite in sede di legittimità perché volte a sollecitare la rivalutazione di elementi di fatto, già adeguatamente vagliati con corrette e logiche argomentazioni, dal giudice di sorveglianza, nonché non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni a base del pronunciato rigetto. 2.1.Considerato, inoltre, che il dedotto difetto di motivazione appare contrastato dalla lettura del provvedimento impugnato, tenuto conto della compiuta giustificazione del diniego. 2.2. Rilevato, in ogni caso, che nel testo del provvedimento censurato, si fa comunque, riferimento all'esame della relazione UEPE e all'assenza di attività (non soltanto lavorativa, diversamente da quanto dedotto) da poter considerare rilevante ai fini del reinserimento della condannata.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr