Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8028/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding criminal association risk in special detention regime extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8028/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the Tribunal of Surveillance sufficiently motivated the extension of special detention. The appellant argued for lack of motivation regarding the risk of maintaining criminal contacts, but the court found the decision based on the appellant's high criminal profile and the active nature of the Sacra Corona Unita organization. The court held that the lower court correctly applied the standard requiring only a reasonable probability of such contacts rather than absolute certainty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 41-bis ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court adequately motivates the extension of special detention by demonstrating a reasonable probability of criminal contact based on the offender's biography and organizational ties, without requiring absolute certainty.

Parole chiave

Generato dall'IA
special detention regime criminal association risk Sacra Corona Unita reasonable probability standard lack of motivation appeal detention extension procedural inadmissibility proroga della carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41-bis ord. pen.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Claudio Vitale, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE CLAUDIO nato a SURBO il 26/12/1970 avverso l'ordinanza del 12/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Claudio Vitale, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga per due anni del regime detentivo speciale Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Vitale, deducendo violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al pericolo che l'istante possa mantenere e/o riprendere contatti con la realtà criminosa di riferimento. Il ricorso risulta inammissibile per le seguenti ragioni.

In esso si deducono vizi di motivazione ove, al contrario, le uniche doglianze ammesse sono quelle inerenti la violazione di legge. Va considerato, in particolare che: - ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, "la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221); - il Tribunale ha sufficientemente motivato sul punto richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale del ricorrente (con riferimento non solo alla biografia delinquenziale del Vitale, ma anche al ruolo apicale assunto nell'organizzazione criminale di appartenenza, Sacra Corona Unita) e l'esistenza di elementi idonei a ritenere sussistente una tendenziale continuità di contatti con la realtà criminale di provenienza (elementi non recessivi, quanto all'attenuazione del pericolo, rispetto al tempo di detenzione ed anzi, nel caso di specie, confermati dalle segnalazioni di comportamenti minacciosi ed offensivi verso il personale penitenziario, circostanze queste che dimostrano, rispettivamente, una persistente insofferenza all'autorità e l'assenza di volontà dissociativa) e, da ultimo, la perdurante ed attuale operatività dell'organizzazione di appartenenza.

Su tali argomentati punti addotti nell'ordinanza impugnata, il ricorrente non ha opposto alcun rilievo critico specifico. Le doglianze riguardanti la mancata acquisizione dei brogliacci dei colloqui tra il Vitale e la madre non hanno tenuto in alcun conto la congrua motivazione resa nell'impugnata ordinanza, laddove si è indicato trattarsi di elementi già valutati in precedenza e refluiti in un provvedimento non impugnato e dunque stabilizzato, né risultando la richiesta supportata da fatti che inducano a ritenere non conforme al contenuto di tali colloqui quanto riportato nel decreto.

Risulta poi ininfluente al fine di contrastare la proroga del regime differenziato la richiesta di acquisire la trascrizione dei colloqui tra il Vitale ed il nipote Francesc:o, avendo ad oggetto un tema (il dispiacere del ricorrente per la decisione del nipote di tentare il concorso in polizia) che - a tutto concedere - si manifesta neutro rispetto al thema probandum. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere e