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Ordinanza — n. 8026/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8026/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8026/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO VITO nato a BARI il 19/03/1981 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale in sede che aveva condannato Vito De Gennaro, soggetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per avere violato la prescrizione di non detenere telefoni cellulari e apparecchi radioelettrici di comunicazione. Riteneva la Corte di appello di non accogliere le richieste avanzate dall'imputato di "revoca della recidiva" e di applicazione delle attenuanti generiche, in quanto lo impedivano i precedenti penali e la pericolosità del De Gennaro.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8026/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Riteneva la Corte di appello di non accogliere le richieste avanzate dall'imputato di "revoca della recidiva" e di applicazione delle attenuanti generiche, in quanto lo impedivano i precedenti penali e la pericolosità del De Gennaro.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione uso del telefono cellulare alla guida revoca della sospensione condizionale riduzione della pena criminalità persistente proroga della carcerazione preventiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO VITO nato a BARI il 19/03/1981 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale in sede che aveva condannato Vito De Gennaro, soggetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per avere violato la prescrizione di non detenere telefoni cellulari e apparecchi radioelettrici di comunicazione. Riteneva la Corte di appello di non accogliere le richieste avanzate dall'imputato di "revoca della recidiva" e di applicazione delle attenuanti generiche, in quanto lo impedivano i precedenti penali e la pericolosità del De Gennaro.

A tal fine non sono stati considerati rilevanti né la scelta del ritorné i comportamenti tenuti dall'imputato nel processo. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per c:assazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 546, 125 e 178 cod. proc. pen. e 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, con conseguente vizio di motivazione sul punto, per non essere stata riconosciuta la prescrizione intermedia maturata tra la sentenza di primo grado emessa in data 5/5/2014 e la data di emissione del decreto di citazione per il processo di appello, cheia tenore del ricorso, sarebbe datato 8 ottobre 2021 (in realtà, tale è la data di notifica all'imputato).

Il ricorso è manifestamente infondato, non tenendo :n considerazione che al De Gennaro è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, circostanza che deve essere computata anche ai fini della cosiddetta prescrizione intermedia: nella specie, ciò comporta un aumento della metà del termine ordinario, rendendolo pari a nove anni, non decorsi dalla sentenza di primo grado alla data di emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Co