Ordinanza — n. 8024/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONOMO MAURO nato a SAN MAURO CASTELVERDE il 26/04/1951 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Premesso che con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti di Mauro Bonomo e dichiarava ai soli effetti civili la responsabilità del Bonomo in ordine al reato di cui all'art. 660 cod. pen. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 192, comma 1, e all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Ritenuto che il ricorso è affidato a motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 660 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8024/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 660 cod. pen. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 192, comma 1, e all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Ritenuto che il ricorso è affidato a motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONOMO MAURO nato a SAN MAURO CASTELVERDE il 26/04/1951 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti di Mauro Bonomo e dichiarava ai soli effetti civili la responsabilità del Bonomo in ordine al reato di cui all'art. 660 cod. pen. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 192, comma 1, e all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Ritenuto che il ricorso è affidato a motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile.
Invero, la motivazione della sentenza impugnata, sia pure ai soli effetti civili, contiene l'esplicitazione dei motivi a fondamento della decisione ed enuclea il tracciato della ratio decidendi. Deve, in proposito, evidenziarsi che il ricorso proposto dal ricorrente, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione complessiva di merito delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dall'impugnata sentenza. Inoltre, il motivo di ricorso si presenta generico e non svolge alcuna critica specifica alla decisione impugnata, tendendo piuttosto a una ulteriore valutazione del risultato della prova già operata nei gradi di merito, operazione inibita nella presente sede di legittimità.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il