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Ordinanza — n. 8023/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal against parole denial due to post-release criminal conduct incompatible with rehabilitation. The court rejected the request to re-evaluate past prison behavior. The decision upheld the lower court's refusal of early release based on new crimes committed after freedom. The appeal was found inadmissible for being generic and unfounded. The court emphasized that post-release misconduct can justify denying parole even if the criminal trial is pending. The ruling confirms that such behavior indicates a lack of genuine commitment to rehabilitation. The appellant was ordered to pay court costs and a fine. The case highlights the strict standards for parole eligibility in Italian law. The decision reinforces the importance of behavioral consistency during the parole period. The court applied established principles regarding the evaluation of post-release conduct. The outcome was a final rejection of the prisoner's request for early release.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8023/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and dismissed the prisoner's request for early release. The lower court denied parole because the detainee committed two crimes after returning to freedom, which the court deemed incompatible with rehabilitation. The appellant argued for a new evaluation of past prison behavior, but the court ruled that comparative assessments are reserved for the trial judge and that post-release misconduct justifies denying the benefit regardless of pending criminal proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the prisoner was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Post-release criminal conduct may justify denying early release even if the related criminal trial is pending, as such behavior indicates a lack of genuine commitment to rehabilitation and is incompatible with the detainee's adherence to the correctional program.

Parole chiave

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parole denial post-release conduct rehabilitation assessment inadmissible appeal early release benefit liberazione condizionale remissione della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Gulisano, Rv. 276498
Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Di Bello, Rv. 280435
Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Di Bello, Rv. 280435).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO SALVATORE nato a NAPOLI il 10/05/1954 avverso l'ordinanza del 20/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Giuliano Salvatore avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma aveva negato al detenuto il beneficio della liberazione anticipata, rilevando in particolare il Tribunale che l'odierno ricorrente era stato deferito all'Autorità Giudiziaria per la commissione, in concorso con la moglie, di due reati (falso materiale e sostituzione di persona) per i quali risultava pendente il relativo procedimento penale. Avverso l'ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo la sostanziale disapplicazione della normativa di riferimento e la manifesta illogicità della motivazione.

Tale unico motivo è generico e comunque manifestamente infondato. Il comportamento del condannato, come correttamente afferma l'ordinanza, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificare retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazioine. In tale prospettiva possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Gulisano, Rv. 276498;

Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Di Bello, Rv. 280435). Il Tribunale di sorveglianza, in sintonia con i richiamati principi e con motivazione esaustiva, ha considerato le condotte illecite consumate dal Giuliano durante il periodo trascorso in libertà come ostative alla concessione del beneficio. Il ricorrente sollecita un nuovo apprezzamento finalizzato a neutralizzare la valenza negativa delle condotte prese in esame nel provvedirnento impugnato con l'attribuzione di maggiore rilevanza al comportamento tenuto durante i periodi precedenti durante i quali era in stato di detenzione.

Trattasi di valutazione comparativa riservata al giudice del merito. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estenso