Cassation court dismisses appeal against expulsion reoffending sentence due to lack of positive mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for reoffending shortly after expulsion. The appellant argued for statutory mitigating circumstances under Articles 131 bis and 62 bis of the Penal Code, but the court found no positive elements to support these defenses. Consequently, the court ruled that the denial of leniency was legally justified by the appellant's recent criminal history and social danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: The court may legitimately deny statutory mitigating circumstances when the defendant fails to provide concrete positive elements demonstrating reduced social danger or lack of recidivism, particularly following legislative amendments requiring more than mere non-criminality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTAY KALEM nato il 10/08/1990 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale Monocratico di Agrigento con la quale Kalem Otay veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 286 del 1998. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, come primo motivo di censura, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., come secondo motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 bis cod. pen.
In ordine al primo motivo, si osserva che la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è stata correttamente esclusa in ragione della commissione da parte dell'imputato dei fatti illeciti oggetto di esame a brevissima distanza (sette mesi) dall'esecuzione del decreto di espulsione, risultando dunque che Otay abbia commesso più reati della stessa indole a breve distanza l'uno dall'altro, circostanza questa ostativa alla concessione del beneficio. Per quanto concerne la mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., contrariamente a quanto afferma la difesa, la Corte distrettuale ha ritenuto - in ossequio al principio secondo cui il diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi e circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) - insussistenti circostanze o situazioni meritevoli di particolare considerazione per la concessione del beneficio, tenuto conto anche dei precedenti penali dell'imputato a conferma della di lui pericolosità sociale.
Peraltro, i giudici di appello hanno stigmatizzato la oenericità di detto motivo di gravame, rilevando che l'appellante non aveva allegato alcun concreto elemento valorizzabile nella prospettiva di conseguire le invocate attenuanti. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensor