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Ordinanza — n. 8016/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8016/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8016/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTTONE EMANUELE nato a PALERMO il 10/04/1997 avverso l'ordinanza del 15/02/2022 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Emanuele Cottone, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle fattispecie di cui a quattro sentenze indicate nell'istanza. 1.1.RilevatoiiT.ijJ che avverso l'ordinanza indicata, ricorre il condannato, per mezzo del difensore, deducendo vizi (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pén. e 671 cod. proc. pen. ) non consentiti in sede di legittimità. 1.2.Considerato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356). 2.Ritenuto, invero, che le censure prospettate non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale ha fatto corretto uso dei principi sopra indicati e rib-dàlConto con argomentazioni non manifestamente illogiche e non contraddittorie, evidenziando come, nonostante l'omogeneità dei reati e il lasso temporale (14 mesi) tra essi intercorrente, non possa comunque ravvisarsi un'unica programmazione iniziale, costituendo tali fatti la mera espressione della tendenza del condannato a delinquere spinto da esigenze di natura contingente, al fine di trarre dalla propria attività criminosa i mezzi necessari per vivere. 3.Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8016/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1.RilevatoiiT.ijJ che avverso l'ordinanza indicata, ricorre il condannato, per mezzo del difensore, deducendo vizi (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pén. e 671 cod. proc. pen. ) non consentiti in sede di legittimità. 1.2.Considerato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356). 2.Ritenuto, invero, che le censure prospettate non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale ha fatto corretto uso dei principi sopra indicati e rib-dàlConto con argomentazioni non manifestamente illogiche e non contraddittorie, evidenziando come, nonostante l'omogeneità dei reati e il lasso temporale (14 mesi) tra essi intercorrente, non possa comunque ravvisarsi un'unica programmazione iniziale, costituendo tali fatti la mera espressione della tendenza del condannato a delinquere spinto da esigenze di natura contingente, al fine di trarre dalla propria attività criminosa i mezzi necessari per vivere. 3.Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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reato continuato concorso materiale di reati reiterazione di reati penali doppia punibilità formazione di una pena complessiva altri reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTTONE EMANUELE nato a PALERMO il 10/04/1997 avverso l'ordinanza del 15/02/2022 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Emanuele Cottone, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle fattispecie di cui a quattro sentenze indicate nell'istanza. 1.1.RilevatoiiT.ijJ che avverso l'ordinanza indicata, ricorre il condannato, per mezzo del difensore, deducendo vizi (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pén. e 671 cod. proc. pen. ) non consentiti in sede di legittimità. 1.2.Considerato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356). 2.Ritenuto, invero, che le censure prospettate non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale ha fatto corretto uso dei principi sopra indicati e rib-dàlConto con argomentazioni non manifestamente illogiche e non contraddittorie, evidenziando come, nonostante l'omogeneità dei reati e il lasso temporale (14 mesi) tra essi intercorrente, non possa comunque ravvisarsi un'unica programmazione iniziale, costituendo tali fatti la mera espressione della tendenza del condannato a delinquere spinto da esigenze di natura contingente, al fine di trarre dalla propria attività criminosa i mezzi necessari per vivere. 3.Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il