Cassation court dismisses appeal against administrative ban on phone use citing lack of constitutional violation and insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of an eight-month prison sentence and a fine. The appellant argued that the administrative order banning mobile phone use violated constitutional rights and lacked proper judicial review mechanisms. The court rejected these claims, noting that the administrative act did not infringe personal liberty or communication secrecy and that the appellant failed to provide sufficient critical analysis of the original decision's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 Cost.; Art. 15 Cost.; Art. 24 Cost.; Art. 3 comma 6 d. Igs. n. 159/2011: Administrative orders restricting communication devices do not violate constitutional rights if they do not compress personal liberty or secrecy, and appeals require substantive critique of the administrative reasoning rather than mere formal objections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FONSO GIANLUCA nato a ANDRIA il 13/07/1987 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna, nei confronti di Gianluca Di Fonso, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, irrogata dal Tribunale di Trani, in data 29 settembre 2016, in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011.
2. Ritenuto che i motivi dedotti (illegittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 1423 del 1956 nella parte in cui attribuisce al questore la possibilità di vietare l'uso di apparecchi di comunicazione - nello specifico telefono cellulare - e nella parte in cui non prevede l'onere di indicare i motivi per i quali è applicata la misura inibitoria più grave e non quella dell'avviso orale, erronea applicazione di legge penale in relazione alla mancata previsione di un obbligo di motivazione, contrasto con gli artt. 13, 15 e 24 Cost.) devolvono censure non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazlioni poste a base della decisione impugnata consentite in sede di legittimità e riproduttive di profili di critica già adeguatamente vagliati in sede di merito, con corretti argomenti giuridici e con motivazione non manifestamente illogica. 2.1.Rilevato, con riferimento al secondo motivo di ricorso che deve essere esaminato preliminarmente, che si prospetta questione di legittimità costituzionale per asserita violazione della cd. riserva di giurisdizione nella disciplina in punto di avviso orale del Questore con divieto di possedere o utilizzare apparecchi di comunicazione, con eccezione manifesl:amente infondata. 2.2.Ritenuto infatti, che il provvedimento del questore, che pur arricchito dall'indicato divieto non comprime la libertà personale di cui all'art. 13 cost. o il diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni che, invero, non sono per tale mezzo sottoposte ad alcun controllo, è opponibile dinnanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.
Igs. n. 159 del 2011, ponendosi a carico dell'interessa4" adire l'Autorità giudiziaria per ottenere il controllo sulla legittimità del provvedimento e in tal modo dare effettiività e concretezza alla garanzia dell'intervento giurisdizionale a tutela del proprio diritto alla libertà di autodeterminazione delle condotte (Sez. 1, n. 28551 del 22/09/2020, non massimata). 2.3. Considerato, in relazione al primo motivo di ricorso che la motivazione nel suo complesso, rende conto con ragionamento esauriente, della indicazione delle ragioni, nel provvedimento amministrativo, per il quale è stata ritenuta la pericolosità sociale attuale dell'imputato e che il provvedimento medesimo non risulta impugnato, argomenti con i quali il ricorso non si confronta compiutamente.
• 2.4.Ritenuto infine, che è consentito emettere avviso orale sulla base di precedenti di polizia e condanne riportate come confermate dal casellario giudiziale, attestanti che l'imputato vive con proventi di attività delittuosa e che non è illustrato, specificamente, l'interesse all'eccezione formulata relativa alla data di notifica dell'avviso orale (avvenuta dieci mesi prima della scarcerazione, non ribadita al momento dell'applicazione della stessa), perall:ro non supportata da allegazione della relativa documentazione per quanto concerne l'autosufficienza del ricorso.
3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consi