Italian Court dismisses appeal against prison sentence for failure to justify generic mitigating circumstances denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's prison sentence for Fabio Messina. Messina argued that the appellate court erred in applying procedural and substantive laws regarding sentencing and motivation. The court rejected these claims, noting the appeal lacked specific analysis of the lower court's reasoning and that denying generic mitigating circumstances was justified by the absence of positive evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 521, 546 c.p.p.; Art. 75 D.Lgs. 159/2011: An appeal to the Court of Cassation must be supported by a necessary critical analysis of the arguments underlying the contested judgment; generic complaints regarding sentencing or motivation are inadmissible if the lower court's decision is logically sound and adequately addresses the defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA FABIO nato a ERICE il 03/09/1981 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, nei confronti di Fabio Messina, alla pena di mesi, dieci giorni venti di reclusione, irrogata dal Tribunale di Trapani, in data 26 ottobre 2021, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011.
2. Ritenuto che i motivi dedotti (erronea applicazione degli artt. 521, 546, comma 1, cod. proc. pen., 75 d. Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione, nonché erronea applicazione degli artt. 546, comma 1, cod. proc. pen. 133, 62- bis cod. pen. e vizio di motivazione) devolvono censure non consentite in sede di legittimità perché non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (primo motivo) e afferenti al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 2.1.Rilevato, infatti, quanto al primo motivo, che la Corte territoriale ha motivato puntualmente sulla deduzione, reiterata in questa sede, della incompatibilità tra i due obblighi imposti al Messina, rilevando la giustificazione, rispetto al divieto di allontanamento ingiustificato dal Comune di Erice, derivante dal contestuale obbligo di presentazione presso un Ufficio di pubblica sicurezza, punto della motivazione con la quale il ricorrente non si confronta puntualmente, risultando dunque il motivo generico. 2.2.Considerato, inoltre, in relazione al secondo motivo, che si censura un punto della motivazione demandato al giudice di merito che, nella specie, quanto alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta non frutto di arbitrio ed appare logica ed esauriente, perché fondata sull'assenza di elementi positivi da porre a favore dell'imputato e sull'esistenza di precedenti a suo carico (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610, nel senso che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati, purché questi spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli, con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo).
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere este