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Ordinanza — n. 8010/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8010/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8010/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINO GIUSEPPE nato a MARSALA il 22/11/1987 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, nei confronti di Giuseppe Bertolino, alla pena di mesi due di arresto, irrogata dal Tribunale di Marsala, in data 2 luglio 2021, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8010/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, nei confronti di Giuseppe Bertolino, alla pena di mesi due di arresto, irrogata dal Tribunale di Marsala, in data 2 luglio 2021, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011.

Parole chiave

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condizioni della detenzione preventiva carcerazione cautelativa indennizzo per detenzione ingiustificata proroga della carcerazione di sicurezza arresto controllo periodico della detenzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINO GIUSEPPE nato a MARSALA il 22/11/1987 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, nei confronti di Giuseppe Bertolino, alla pena di mesi due di arresto, irrogata dal Tribunale di Marsala, in data 2 luglio 2021, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011.

2. Ritenuto che i motivi dedotti (erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione) devolvono censure non consentite in sede di legittimità perché non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e riproduttive di profili di critica già adeguatamente vagliati in sede di merito, con corretti argomenti giuridici e con motivazione non manifestamente illogica. 2.1.Rilevato, sotto tale ultimo profilo che, il motivo di impugnazione si limita a rilevare la scarsa offensività del fatto, consistito in un breve allontanamento dall'abitazione, senza che questo abbia comportato l'irreperibilità del ricorrente o maggiori difficoltà per i controlli. 2.2.Considerato, invece, che la motivazione nel suo complesso, rende conto con ragionamento esauriente, immune da illogicità manifesta e, comunque, corretto dal punto di vista della qualificazione giuridica quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che il reato contestato al ricorrente è fattispecie contravvenzionale, per integrare la quale è sufficiente la mera colpa, non esclusa, nel caso al vaglio, stante la consapevolezza dell'agente, della sottoposizione alla misura di prevenzione personale e alle prescrizioni a questa inerenti (tra cui quella di restare in casa nelle ore notturne), come desunta dalla sottoscrizione del verbale di sottoposizione a detta misura.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore I