Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal reasoning in the ground of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court's decision to reject the 'relationem' transfer was arbitrary because the weapons were hidden in an inaccessible loft rather than openly in the shop, and that the link to the Sorianiello clan was merely conjectural. The court rejected this, finding the lower court's reasoning exhaustive, logical, and sufficient to justify the aggravating circumstance of possessing a war arsenal and the specific intent behind the weapons' presence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 39, cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the ground of appeal lacks a necessary critical analysis of the contested decision's arguments and fails to provide specific legal reasons justifying the challenge.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVENZIO SALVATORE nato a NAPOLI il 21/09/1980 avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, nei confronti di Salvatore Vivenzio, alla pena di anni otto di reclusione ed euro dodicimila di multa, irrogata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 22 luglio 2021, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); artt. 10, 12 legge n. 497 del 1974, art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 2); art. 23 legge n. 110 del 1975, art. 416- bis.1 cod. pen. (capo 3); artt. 648, 416-bis.1 cod. pen. (capo 4).
2. Ritenuto che il motivo dedotto (violazione dell'art. 546, comma 1, cod.proc.pen., in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen.) devplve censura non consentita in sede di legittimità perché non scandita da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e priva di puntuale indicazione delle ragioni in diritto che giustificano il ricorso. 2.1.Rilevato, sotto tale ultimo profilo che, il motivo di impugnazione si limita a contestare il rinvio per relatíonem contenuto nel provvedimento censurato, evidenziando che le armi non erano detenute nel negozio dell'imputato, ma su un soppalco di non facile accesso, quindi non in assenza di cautele per la custodia, nonché indicando come frutto di mera congettura, basata soltanto sull'esistenza di rapporti con componenti della famiglia Sorianiello, la conclusione che dette armi, fossero destinate all'utilizzo dei sodali del clan camorristico denominato Sorianiello, nell'ambito di conflitti con altre organizzazioni operanti sul territorio. 2.2.Considerato, invece, che la motivazione nel suo complesso, rende conto con ragionamento esauriente, immune da illogicità manifesta e, comunque, corretto dal punto di vista della qualificazione giuridica quanto alla sussistenza della circostanza aggravante, che si è trattato della detenzione di un vero e proprio arsenale da guerra che il ricorrente teneva nascosto in una botola ricavata nel soppalco presente nel suo negozio, valorizzando altresì, quanto alla destinazione delle armi, non soltanto il rapporto di affinità con il figlio del capo clan Alfredo Sorianiello, ma il carattere egemone nella zona di rinvenimento delle armi, denominata Rione Traiano di Napoli, del detto sodalizio, elemento significativo quanto alla destinazione delle stesse e all'assoluta omertà da parte di chi eventualmente fosse venuto a conoscenza della presenza del descritto arsenale, come contestato nell'imputazione.
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere esten