Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible factual re-evaluation in criminal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Valeriano Iannone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a change in the conviction from attempted aggravated murder to negligent injury, but the court found this sought an impermissible re-evaluation of facts already properly assessed by the lower courts. The decision emphasized that the evidence, including the victim's injuries and the defendant's evasive behavior, clearly supported the original intent to intimidate rather than merely cause harm.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court cannot request a re-evaluation of factual elements already adequately assessed by the court of first instance, as such requests exceed the scope of admissible legal review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONE VALERIANO nato a FARA IN SABINA il 11/11/1970 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, nei confronti di Valeriano Iannone, alla pena di anni sette di reclusione irrogata dal Giudice dell Tribunale di Modena, in data 6 novembre 2020, in relazione al reato di tentato omicidio aggravato, commesso ai danni della parte civile Michele Benatti.
2. Ritenuto che il motivo dedotto (erronea applicazione di legge penale) devolve censura non consentita in sede di legittimità perché volta a sollecitare la rivalutazione di elementi di fatto, già adeguatamente vagliati con corrette e logiche argomentazioni, dai giudici di merito (derubricazione del reato in lesioni personali colpose, a fronte del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa che avrebbe affermato di aver fatto un movimento istantaneo, dopo essere stato toccato con una mano tra le scapole, così determinando il ferimento, non preventivato, da parte dell'imputato, il quale aveva puntato alla gola della parte lesa un taglierino al solo scopo di intimidazione), riprodullivo di profili già adeguatamente e correttamente valutati in sede di merito (cfr. pag. 5 e ss. della sentenza), nonché generica. 2.1.Rilevato, sotto tale ultimo profilo che, il ricorso non si confronta con la motivazione nel complesso resa, che valorizza la zona del corpo colpita, cioè il collo, la qualità della ferita riportata lunga circa 15 centimetri, a conferma dello "strisciamento" dell'arma bianca per tutta la superficie destra del collo della vittima, sede di strutture vascolari di primaria importanza quali l'arteria carotidea interna, la vena giugulare e il nervo vago, le modalità dell'azione messa a segno dall'imputato da tergo, con il capo coperto da un cappuccio, con occhiali scuri e mascherina nera, immediatamente dileguatosi dopo il colpo, senza soccorrere la vittima, a dimostrazione che la finalità non poteva essere soltanto quella di spaventare la persona offesa.
3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa-delle ammende. Così deciso jI 15 dicembre 2022 Il Consigliere estenso