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Ordinanza — n. 8005/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against therapeutic transfer rejection due to inadmissibility of factual re-examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8005/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Tafil Lecini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court rejected the request for therapeutic transfer under Article 94 of the Prison Law, citing Lecini's dangerous personality and lack of demonstrated lifestyle change. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the lower judge correctly evaluated the therapeutic program without automatically accepting it and that re-examining evidence is prohibited in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 94 d.P.R. n. 309/1990; Art. 606 c.p.p.: The court of surveillance must independently evaluate the therapeutic program's contribution to re-education rather than accepting it automatically, and a cassation appeal cannot request a re-examination of evidentiary sources.

Parole chiave

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therapeutic transfer prison law cassation admissibility re-education assessment evidence re-examination successo d'integrazione riabilitazione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta di affidamento terapeutico, ai sensi dell'art. 94 d.P.R.
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, ord. n. 19782 del 11/04/2006
Sez. 1, n. 38055 del 14/11/2006
233881; Sez. 1, n. 38055 del 14/11/2006, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LECINI TAFIL nato il 20/06/1974 avverso l'ordinanza del 31/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 4.

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta di affidamento terapeutico, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, proposta da Tafil Lecini con riferimento alla pena in esecuzione di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari, resa in data 8 gennaio 2020, Siep n. 22/2021.

2. Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione) devolvono censure non consentite in sede di legittimità in quanto costituite da doglianze in -punto di fatto e riproduttive di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti in diritto dal giudice di sorveglianza. 2.1. Rilevato, in ogni caso, che nel testo del provvedimento censurato, si fa comunque ampio ed esauriente riferimento alle considerazioni che il Tribunale ha svolto circa la personalità del condannato, reputata con ragionamento non manifestamente illogico e privo di vizi di altro tipo, non anc:ora ispirata a una presa dì coscienza dello stile di vita attuato sino alla carcerazione, nonché espressione di spiccata pericolosità pur rilevando la collocazione nell'anno 2016, degli ultimi fatti-reato, condotta comunque interrotta solo a seguito di carcerazione. 2.2.

Ritenuto di condividere l'indirizzo interpretativo secondo il quale, in tema di applicazione dell'art. 94 TU Stup. il giudice non è tenuto a recepire in modo acritico il programma terapeutico proposto dal Sert, traendo dall'esistenza dello stesso in modo automatico l'accoglimento della richiesta formulata, ma deve valutare se la misura richiesta possa contribuire alla rieducazione del reo, con un giudizio prognostico che tenga conto di ogni elemento a sua disposizione (Sez. 1, ord. n. 19782 del 11/04/2006, Rv. 233881; Sez. 1, n. 38055 del 14/11/2006, Rv. 235376). 2.3.Reputato, peraltro, che detti elementi risultano compiutamente esaminati (cfr. pag. 2 dell'ordinanza) e che non è consentito, in questa sede, il proposto riesame di fonti informative in quanto involgente una rivalutazione di elementi di prova inibita in sede di legittimità.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensor