Cassation court dismisses appeal for continuous crime recognition due to generic re-evaluation of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate factual elements already considered by the execution judge. The appellant argued for a continuous crime link between two drug trafficking offenses, but the court found the temporal and spatial gaps, along with differing operational methods, insufficient to prove a common plan. Consequently, the court rejected the request as a generic re-evaluation prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The appeal for recognition of a continuous crime is inadmissible if it merely re-evaluates facts already examined by the execution judge without presenting new evidence or legal arguments suitable for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA GASPARE nato a PALERMO il 19/06/1994 avverso l'ordinanza del 02/05/2022 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Vista l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da Gaspare Taormina volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze di seguito elencate:
1) sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 7.05.2014 per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990 commesso in Palermo in data 14.09.2013;
2) sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 27.04.2018 per il reato di cui all'art. 73, commi I e VI, DPR 309/1990, commesso in Bolognetta il 28.06.2014. Ritenuto che l'unico motivo di innpugnazione proposto dal ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto propone una rilettura degli elementi presi in considerazione dal giudice dell'esecuzione, concretizzandosi in censure diverse da quelle esperibili con ricorso per cassazione. Invero, il decidente ha correttamente osservato che la distanza temporale che intercorre tra i reati (circa un anno), in assenza di ulteriori indici sintomatici, tenuto conto della non omogeneità delle fattispecie violate, della distanza spaziale tra gli accadimenti e delle differenti modalità operative, appare ostativa alla concessione del beneficio, in quanto non risulta possibile individuare nelle condotte in esame una, seppur generica, programmazione originaria.
Di contro, le censure dell'odierno ricorrente sono generiche e rivalutative, poiché sollecitano una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal giudicante, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi