Ordinanza — n. 7996/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO STEFANO nato a BENEVENTO il 13/04/1986 avverso l'ordinanza del 18/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe, è stata accolta l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da Stefano Bruno, volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati già oggetto di unificazione con ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 4/6/2021, e quelli giudicati con due sentenze del GUP del Tribunale di Termini Imerese, n. 183 del 2019 e n. 216 del 2018, a loro volta contenenti riconoscimenti di continuazione con ulteriori sentenze di condanna. Per l'effetto la pena finale è stata rideterminata in anni dieci, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed € 39.607 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 7996/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. proposta da Stefano Bruno, volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati già oggetto di unificazione con ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 4/6/2021, e quelli giudicati con due sentenze del GUP del Tribunale di Termini Imerese, n. 183 del 2019 e n. 216 del 2018, a loro volta contenenti riconoscimenti di continuazione con ulteriori sentenze di condanna. Per l'effetto la pena finale è stata rideterminata in anni dieci, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed € 39.607 di multa.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO STEFANO nato a BENEVENTO il 13/04/1986 avverso l'ordinanza del 18/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, è stata accolta l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da Stefano Bruno, volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati già oggetto di unificazione con ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 4/6/2021, e quelli giudicati con due sentenze del GUP del Tribunale di Termini Imerese, n. 183 del 2019 e n. 216 del 2018, a loro volta contenenti riconoscimenti di continuazione con ulteriori sentenze di condanna. Per l'effetto la pena finale è stata rideterminata in anni dieci, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed € 39.607 di multa.
Il ricorrente, con unico motivo, ha dedotto violazione di legge con riferimento al combinato disposto degli artt. 81 cpv cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e difetto di motivazione, per non essere stata indicata la ragione di differenziati aumenti di pena per i reati satellite, in violazione del principio di diritto stabilito con la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269. Il ricorso è generico e manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha dato conto della misura dell'aumento sanzionatorio per ciascuno dei numerosissimi reati satellite - previa affermazione che nella fissazione della pena unitaria si sarebbero seguiti i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendosi nel dovuto conto la carriera criminale del Bruno - così rendendo comprensibile l'iter motivazionale che ha guidato il giudice dell'esecuzione.
Del resto, il ricorso non ha indicato specifiche ragioni di criticità dei disposti aumenti, peraltro contenuti, se non il rilievo - generico - della loro non rispondenza alla citata pronuncia delle Sezioni Unite per la disparità del trattamento sanzionatorio tra le vicende accertate, evidentemente ritenute analoghe, ma senza alcuna indicazione del tipo di reati in esame e delle ragioni per cui avrebbero dovuto comportare una identica misura di pena. Ebbene, la sentenza del massimo organo nomofilattico ha altresì affermato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene: l'ordinanza impugnata risulta rispondente a tali criteri e perciò sfugge alla generica censura del ricorrente.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 dicembre 2022 Il Consigliere estenso