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Ordinanza — n. 7995/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7995/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7995/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCHI GIORGIO nato a POVEGLIANO VERONESE il 09/09/1951 avverso l'ordinanza del 09/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Giorgio Tedeschi, applicando invece la misura gradata della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 bis, Ord. Pen. Il Tribunale ha ritenuto che la concessione di una misura di più ampio contenuto non fosse idonea a contenere la residua pericolosità sociale del condannato, desumibile, oltre che dalla intrinseca gravità del reato in esecuzione, anche dall'assenza di informazioni sul mero avvio di un serio percorso di revisione critica circa i fatti illeciti commessi.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7995/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Giorgio Tedeschi, applicando invece la misura gradata della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 bis, Ord. Pen. Il Tribunale ha ritenuto che la concessione di una misura di più ampio contenuto non fosse idonea a contenere la residua pericolosità sociale del condannato, desumibile, oltre che dalla intrinseca gravità del reato in esecuzione, anche dall'assenza di informazioni sul mero avvio di un serio percorso di revisione critica circa i fatti illeciti commessi.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare assenza di persecuzione procedimento in contumacia procedura di ricusazione diritti della difesa permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCHI GIORGIO nato a POVEGLIANO VERONESE il 09/09/1951 avverso l'ordinanza del 09/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Giorgio Tedeschi, applicando invece la misura gradata della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 bis, Ord. Pen. Il Tribunale ha ritenuto che la concessione di una misura di più ampio contenuto non fosse idonea a contenere la residua pericolosità sociale del condannato, desumibile, oltre che dalla intrinseca gravità del reato in esecuzione, anche dall'assenza di informazioni sul mero avvio di un serio percorso di revisione critica circa i fatti illeciti commessi.

Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per aver il Tribunale ancorato il giudizio di pericolosità sociale sul mero dato formale dei "carichi pendenti", senza considerare che la quasi totalità delle pendenze si sono concluse con sentenze di assoluzione o non doversi procedere. L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto si tratta di un ricorso personale del condannato. Invero, sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022 Il