Ordinanza — n. 7991/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASTONE ANTONIO nato a NAPOLI il 05/08/1979 avverso l'ordinanza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da BASTONE Antonio per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le sentenze indicate nell'ordinanza suddetta. Considerato, in particolare, che il giudice adito ha stimato ostative alla sussistenza di una deliberazione unitaria le circostanze per cui i fatti, oltre ad essere tra loro eterogeni, si erano verificati con differenti modalità operative, in ambiti territoriali non corrispondenti, con correi distinti ed a considerevole distanza temporale rispetto alla costituzione della cosca di cui l'odierno ricorrente faceva parte a partire dal 2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7991/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. da BASTONE Antonio per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le sentenze indicate nell'ordinanza suddetta. Considerato, in particolare, che il giudice adito ha stimato ostative alla sussistenza di una deliberazione unitaria le circostanze per cui i fatti, oltre ad essere tra loro eterogeni, si erano verificati con differenti modalità operative, in ambiti territoriali non corrispondenti, con correi distinti ed a considerevole distanza temporale rispetto alla costituzione della cosca di cui l'odierno ricorrente faceva parte a partire dal 2006.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASTONE ANTONIO nato a NAPOLI il 05/08/1979 avverso l'ordinanza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da BASTONE Antonio per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le sentenze indicate nell'ordinanza suddetta. Considerato, in particolare, che il giudice adito ha stimato ostative alla sussistenza di una deliberazione unitaria le circostanze per cui i fatti, oltre ad essere tra loro eterogeni, si erano verificati con differenti modalità operative, in ambiti territoriali non corrispondenti, con correi distinti ed a considerevole distanza temporale rispetto alla costituzione della cosca di cui l'odierno ricorrente faceva parte a partire dal 2006.
Letto il ricorso, con cui si denuncia, oltre alla violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), anche vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe compiuto una corretta valutazione in ordine alla caratteristica della permanenza del reato associativo da cui discenderebbe la continuità spazio-temporale e non tenendo in debito conto la causale del reato estorsivo. Ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su doglianze che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo-confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione in quanto il provvedimento - pur tenendo in debito conto le caratteristiche del reato associativo e le risultanze probatorie dei rispettivi processi - ha fatto buon governo degli insegnamenti di questa Corte, escludendo che potesse configurarsi la continuazione poiché l'attività estorsiva non era programmabile ab origine, in particolare nel momento in cui l'istante si era determinato a fare ingresso nel sodalizio, essendo legata a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali (Sez. 5, n. 54509 del 8/10/2012, Rv. 275334;
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430). Segue la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 dicembre