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Ordinanza — n. 7987/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal as late and factually re-evaluating arguments are inadmissible in surveillance proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7987/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its late filing, which exceeded the statutory time limit for submission. The prisoner argued that the lower court erred in rejecting requests regarding dietary accommodations, health risks of containers, and lack of gym equipment, citing various penal and constitutional provisions. The court rejected these arguments because they sought a re-evaluation of factual elements already thoroughly assessed by the surveillance judge, rendering the appeal procedurally barred and substantively meritless.

Regesto Legislator

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Art. 35 e 35-bis Ord. pen.; Art. 16 Cost.; The appeal is inadmissible if filed late and if its grounds seek a re-evaluation of facts already adequately examined by the surveillance judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
prisoner appeal surveillance proceedings late filing factual re-evaluation inadmissible appeal penal procedure time limit diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35 Ord. pen.
Art. 35-bis Ord. pen.
Art. 1, 7, 9, 11, 20, 27, 34 Ord. pen.
Art. 14, 17, 47 d.P.R. n. 230 del 2000
Art. 2, 3, 27 Cost.
Art. 3 EDU
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 07/03/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato i reclami proposti da Giuseppe Graviano, ai sensi degli artt. 35 e 35-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Macerata del 6 aprile 2017, con il quale sono state respinte le istanze del condannato detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.

2. Ritenuto che il ricorso è tardivamente proposto, tenuto conto dell'attestazione di notifica del provvedimento impugnato, alla data del 23 marzo 2022, a fronte di ricorso che risulta depositato in data 22 aprile 2022. 2.1.Rilevato, in ogni caso, che i motivi dedotti dal difensore, avv. G. Aloisio (erronea applicazione degli artt. 1, 7, 9, 11, 20, 27, 34 Ord. pen., nonché degli artt. 14, 17, 47 d.P.R. n. 230 del 2000, 2, 3, 27 Cost. e 3 EDU, con correlato vizio di motivazione) devolvono censure non consentite in sede di legittimità perché volte a sollecitare la rivalutazione di elementi di fatto (relativi, in particolare, al momento della scelta del detenuto di usufruire di vitto vegetariano, all'adozione di contenitori metallici per cibo solo per breve periodo rispetto a quelli di plastica, indicati come nocivi per la salute del detenuto, alla mancata consegna al detenuto della modulistica necessaria per chiedere all'Inps l'indennità di disoccupazione, all'inidoneità all'uso di attrezzi ginnici in dotazione della palestra), peraltro già adeguatamente vagliati con corrette e logiche argomentazioni, dal giudice di sorveglianza (cfr. pag. 2 e 3). 2.1.

Considerato, inoltre, che il dedotto difetto di motivazione appare contrastato dalla lettura del provvedimento impugnato, tenuto conto della compiuta giustificazione del rigetto dei reclami.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il