Cassation court dismisses appeal against appellate court's rejection of criminal continuance claim due to lack of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the payment of costs. The appellant challenged an appellate court order denying a request to recognize criminal continuance between two separate convictions for fraud. The court found the appeal manifestly unfounded because the lower court correctly assessed that the specific facts, such as different targets and distinct criminal intents, proved the crimes were not part of a single premeditated plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The burden of proving a unified criminal plan lies with the convicted person, requiring concrete evidence of premeditation beyond mere temporal proximity or similar outcomes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO LORENZO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 13/09/1961 avverso l'ordinanza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Lorenzo D'Alessandro di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse:
1) dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, divenuta irrevocabile in data 3 giugno 2002, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. accertato in Santa Maria Capua Vetere in data 3 aprile 1997;
2) dalla Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 15 aprile 2009, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. commesso in Caserta in epoca successiva e prossima al 20 giugno 1996, con la già ritenuta continuazione relativamente al delitto di cui all'art. 640 cod. pen. commesso il 3 ottobre 1996.
2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dal difensore, avv. A. R.aucci (violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671, 125, comma 3, cod. proc. pen.) devolvono doglianze inammissibili in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, tenuto conto della lineare e coerente logicità del provvedimento censurato, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori come si evince dal testo dell'ordinanza impugnata.
3. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (come avvenuto nel caso al vaglio, ove si valorizza, ai fini del pronunciato diniego, non solo la distanza temporale tra gli episodi, senz'altro superiore ai sei mesi tenuto conto del tenore della contestazione e la diversa località in cui i fatti sono stati accertati, ma anche la diversa destinazione dei beni mobili registrati oggetto di ricettazione, in un caso finalizzata a compiere una truffa, nell'altro a circolare con vettura priva di copertura assicurativa, reputate espressione di autonoma ideazione ed attuate in base ad estemporanee opportunità presentatesi all'agente) se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1. Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati. 3.3.Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi lineé, fosse stata unitariamente programmata. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consi