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Ordinanza — n. 7985/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against indult revocation due to erroneous interpretation of criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7985/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Enrico Rosselli inadmissible, upholding the appellate court's revocation of his indult. Rosselli argued for an erroneous application of criminal procedure articles and a lack of reasoning, but the court found these claims fundamentally unfounded. The decision rests on established jurisprudence requiring the underlying offense to be committed within the statutory period, not necessarily for the sentence to be final at that moment.

Regesto Legislator

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Art. 674 c.p.p.; Art. 1 legge n. 241/2006: The revocation of an indult requires the underlying offense to be committed within the prescribed period, without mandating that the corresponding conviction be final at the time of the offense.

Parole chiave

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indult revocation criminal procedure law finality of sentence appellate review Cassazione Roma statutory period procedural inadmissibility remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 674 c.p.p.
Ritenuto che i motivi dedotti (erronea applicazione dell'art. 674 cod, proc.
Art. 1 legge n. 241 del 2006
e art. 1 legge n. 241 del 2006, con correlato vizio di motivazione) devolvono censure manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33903 del 04/05/2021
Sez. 1, n. 17030 del 10/03/2015
Sez. 1, n. 17030 del 10/03/2015, Colombo, Rv.
Sez. 1, n. 20907 del 19/05/2010
263379 — ma detta revoca è consentita solo se quest'ultima sia irrevocabile, essendo evidente che l'accertamento del reato costituente causa di revoca del beneficio deve essere definitivo: Sez. 1, n. 20907 del 19/05/2010, Terracciano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSELLI ENRICO nato a AVERSA il 19/11/1980 avverso l'ordinanza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha revocato l'indulto concesso a Enrico Rosselli,lsoncessq nella misura di annì tre dì reclusione ed euro duemila di multa, con ordinanza del Tribunale di Rimini in data 28 settembre 2010, in relazione al cumulo delle pene irrogategli con due sentenze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini del 25 novembre 2004 e del Tribunale di Rimini del 31 marzo 2008.

2. Ritenuto che i motivi dedotti (erronea applicazione dell'art. 674 cod, proc. pen. e art. 1 legge n. 241 del 2006, con correlato vizio di motivazione) devolvono censure manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. 2.1.Considerato, inoltre, che il dedotto difetto di motivazione appare contrastato dalla lettura del provvedimento impugnato, tenuto conto della compiuta giustificazione della revoca. 2.2. Rilevato, in ogni caso, che nel testo del provvedimento censurato, si fa riferimento alla circostanza che la condanna per il reato ostativo è divenuta irrevocabile in data 22 gennaio 2021, soltanto in tale momento quindi essendo consentita la revoca (ai fini della revoca dell'indulto, conseguente alla commissione di un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data dì entrata in vigore del citato decreto, è sufficiente che il reató che vi dà causa sia stato commesso entro detto termine, non richiedendosi anche che, prima della sua scadenza, sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna — Sez. 1, n. 33903 del 04/05/2021, Rv. 281891;

Sez. 1, n. 17030 del 10/03/2015, Colombo, Rv. 263379 — ma detta revoca è consentita solo se quest'ultima sia irrevocabile, essendo evidente che l'accertamento del reato costituente causa di revoca del beneficio deve essere definitivo: Sez. 1, n. 20907 del 19/05/2010, Terracciano, Rv. 247467).

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensor