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Ordinanza — n. 7982/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7982/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7982/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZUTI LORENZO nato a CASTELNUOVO RANGONE il 10/08/1947 avverso il decreto del 29/06/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta avanzata da Lorenzo Cavazzuti, di declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in data 23 marzo 2016, divenuta irrevocabile il 7 luglio 2016, per nullità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen. e di tutti gli atti successivi.

Regesto Legislator

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art. 415- bis cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7982/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta avanzata da Lorenzo Cavazzuti, di declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in data 23 marzo 2016, divenuta irrevocabile il 7 luglio 2016, per nullità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen. e di tutti gli atti successivi.

Parole chiave

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esecuzione della sentenza dichiarazione di esecutività revoca dell'esecutore testamentario esecuzione delle pene progetto esecutivo esecuzione – Documenti da produrre

Disposizioni normative citate

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art. 415- bis cod. proc. pen
Rilevato, infatti, che viene eccepita la nullità dell'udienza dibattimentale celebrata a carico del condannato malgrado la notifica fosse nulla, come nullità derivata da omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod.
art. 670 cod. proc. pen
pen., deducendo che si tratta di nullità assoluta e rilevabile di ufficio, con conseguente richiesta di dichiarare la nullità dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZUTI LORENZO nato a CASTELNUOVO RANGONE il 10/08/1947 avverso il decreto del 29/06/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta avanzata da Lorenzo Cavazzuti, di declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in data 23 marzo 2016, divenuta irrevocabile il 7 luglio 2016, per nullità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen. e di tutti gli atti successivi.

2. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dal difensore avv. M. Cusatelli (erronea applicazione della legge) si fonda su prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con il dettato normativo.

3. Rilevato, infatti, che viene eccepita la nullità dell'udienza dibattimentale celebrata a carico del condannato malgrado la notifica fosse nulla, come nullità derivata da omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., deducendo che si tratta di nullità assoluta e rilevabile di ufficio, con conseguente richiesta di dichiarare la nullità dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. e annullare l'ordine di carcerazione. 3.1.Evidenziato che quanto dedotto contrasta con l'orientamento di questa Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric,, Rv. 280931) secondo cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. 4.Consideraio che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore