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Ordinanza — n. 7980/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to precluded issues and lack of substantive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7980/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the payment of procedural costs and a fine. The applicant argued that the lower court erred in rejecting his request for a Braille translation of documents and failed to address his blindness-related inability to understand the proceedings. The court ruled that these substantive grievances were precluded because they were already examined and rejected in a prior cassation appeal regarding the original sentence. Furthermore, the court found the current request lacked the required factual and legal reasoning in its text.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 175 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.; Art. 103 l. 103/2017; Art. 366 c.p.p.: Appeals concerning the execution of a sentence are inadmissible if the underlying merits were already precluded by a prior cassation decision, and requests must contain explicit factual and legal arguments.

Parole chiave

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criminal procedure execution Braille translation rights precluded cassation appeal inadmissible request procedural costs fine esecuzione delle pene differimento dell'esecuzione della pena autorizzazione all’esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato e dichiarato inammissibile la "richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
Art. 175 c.p.p.
Art. 444 cod. proc. pen.
Filippo Vicentini che ha formulato la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., come sottolineato nel provvedimento impugnato.
l. 103 del 2017
Art. 366 c.p.p.
art. 671 c.p
Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato e dichiarato inammissibile la "richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
articolo 175 c.p
e richiesta di restituzione in termini (articolo 175 c.p.p.)" proposta da Paolo Nazareno Gennari, in relazione alla sentenza di applicazione di pena, n.
art. 444 cod. proc. pen
Filippo Vicentini che ha formulato la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., come sottolineato nel provvedimento impugnato.
art. 671 cod. proc. pen
Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato e dichiarato inammissibile la "richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 16342/2019 della Corte di Cassazione, sezione Settima penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARI PAOLO NAZZARENO nato a BOVOLONE il 03/06/1958 avverso l'ordinanza del 06/05/2022 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato e dichiarato inammissibile la "richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p. e richiesta di restituzione in termini (articolo 175 c.p.p.)" proposta da Paolo Nazareno Gennari, in relazione alla sentenza di applicazione di pena, n. 2019/540 del 23 maggio 2019 e del conseguente ordine di carcerazione n. 857/2019 Siep, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede.

2. Ritenuto che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'incidente di esecuzione per mancata traduzione degli atti in Braille dell'art. 47 Ord. pen.e vizio di motivazione) devolvono censure precluse in questa sede, in quanto inerenti alla sentenza di applicazione di pena, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., tempestivamente impugnata con ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte, sezione Settima penale, del 23 ottobre 2019 n. 16342 - 20, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. 2.1.

Considerato inoltre, che quanto alla richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., questa è soltanto indicata nell'intestazione dell'istanza depositata al Giudice dell'esecuzione, ma l'esame del testo dell'atto del 20 novembre 2021, esclude che siano state illustrate le ragioni in fatto e in diritto di detta richiesta. 2.2. Rilevato, in ogni caso, che la motivazione del provvedimento censurato che si contesta (cfr. ultima pagina del ricorso) per quanto concerne la ritenuta ritualità delle notifiche degli atti processuali precedenti all'udienza del 23 maggio 2019, in cui è stata emessa la sentenza di applicazione di pena concordata citata, rende conto dell'avvenuto conferimento da parte dell'imputato, in sede di merito, non soltanto di nomina fiduciaria ma anche di procura speciale, in favore del difensore avv.

Filippo Vicentini che ha formulato la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., come sottolineato nel provvedimento impugnato. 2.3. Considerato che il Giudice dell'esecuzione evidenzia, altresì, la mancata prospettazione, in sede di merito, di questioni che attenessero all'impossibilità, da parte del Gennari, indicato come non vedente e presente all'udienza preliminare per mezzo del procuratore speciale, di comprendere il tenore delle accuse a suo carico e di avere completa conoscenza degli atti processuali che hanno condotto all'emissione della sentenza ex 444 cod. proc.pen. poi impugnata, personalmente, dallo stesso imputato con ricorso per cassazione.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del