Italian Court dismisses appeal against surveillance tribunal's refusal of parole and probation for a convicted woman.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The surveillance tribunal in Palermo had previously rejected requests for parole and probation, citing a lack of critical reassessment of the inmate's conduct and the unsuitability of her proposed volunteer work given the nature of her crimes. The Court upheld this decision, ruling that the appellant's arguments sought a factual re-evaluation which exceeds the scope of a legitimacy review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter Ord. pen.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot request a re-evaluation of factual elements already adequately assessed by the surveillance judge, and a lack of motivation is not established if the decision contains a complete justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA LOREDANA nato a CATANIA il 22/12/1971 avverso l'ordinanza del 30/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; •
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione del beneficio di cui all'art. 47-ter Ord. pen. e ha rigettato quella di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale proposte da Loredana Casella, detenuta in espiazione della pena di anni quattro e mesi due di reclusione, di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. Siep 2021/226, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
2. Ritenuto che i motivi dedotti (erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen.e vizio di motivazione) devolvono censure non consentite in sede di legittimità perché volte a sollecitare la rivalutazione di elementi di fatto, già adeguatamente vagliati con corrette e logiche argomentazioni, dal giudice di sorveglianza. 2.1.Considerato, inoltre, che il dedotto difetto di motivazione appare contrastato dalla lettura del provvedimento impugnato, tenuto conto della compiuta giustificazione del diniego. 2.2. Rilevato, in ogni caso, che nel testo del provvedimento censurato, si fa comunque, riferimento alla mancanza di rivisitazione critica della condannata, come rilevata dagli organi preposti, con relazione del 24 marzo 2022, nonché all'inidoneità dell'attività di volontariato proposta, in considerazione anche della specifica tipologia dei reati per i quali è in esecuzione la pena, per i quali si indica come necessaria maggiore cautela non assicurata in caso di concessione del chiesto beneficio.
3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il