Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded complaint regarding recidivism and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonino Zummo inadmissible. The appellant complained about the lack of recidivism effects and the denial of general mitigating circumstances, but the court found these arguments manifestly unfounded based on the first-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning regarding recidivism and mitigating circumstances is sufficient and does not require re-examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUMMO ANTONINO nato a GIBELLINA il 02/03/1975 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione di ricettazione già pronunciata dal GIP del Tribunale di Sciacca con sentenza 25 marzo 2021.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ZUMMO Antonino.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si lamenta la mancata elisione degli effetti della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Infatti, dalla lettura della sentenza di primo grado, risulta che la recidiva - ritenuta sussistente - è stata posta in giudizio di equivalenza con la riconosciuta attenuante del danno di minima entità e la sentenza di secondo grado contiene congrua motivazione in ordine alla mancanza di motivi a fondamento della concessione di ulteriori attenuanti o di ulteriori riduzioni.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consiglie,r estensore Il Pres