Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7969/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals for lack of specific argumentation against court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7969/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Sasso Mario and Straiano Raffaele inadmissible. Both appellants challenged a second-instance conviction for attempted extortion, assault, and resistance to a public official but failed to cite specific passages in their arguments. The court ruled that general criticisms without concrete references to the lower court's reasoning do not constitute a reasoned objection.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must cite specific passages of the contested decision; general criticisms without concrete references are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility specific argumentation requirement general criticism rejection Art 581 cod proc pen Art 616 cod proc pen censura costituzionale allontanamento malgrado rischio di persecuzione misura di contenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorso STRAIANO è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01
Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SASSO MARIO nato a NAPOLI il 26/11/1985 STRAIANO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/05/1981 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata estorsione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale già pronunciata GIP del Tribunale di Napoli con sentenza 15 febbraio 2021.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, SASSO Mario e STRAIANO Raffaele.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il ricorso STRAIANO è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod proc pen in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01). 3.2.

Il primo motivo del ricorso SASSO, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile sussistendo nel provvedimento impugnato sul punto adeguata e congrua motivazione che valorizza modalità dell'offese gravità della condotta nonché la rilevanza dei precedenti specifici del ricorrente medesimo. 3.3. Il secondo motivo del ricorso SASSO è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod proc pen in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato nè permette di comprendere quale sia il profilo oggetto dell'impugnazione ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consiglii re