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Ordinanza — n. 7967/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming prescription due to recidivism affecting both minimum and maximum terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7967/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Ciliento inadmissible, rejecting his claim that the crime of receiving had prescribed due to recidivism. The appellant argued that qualified recidivism could not influence the calculation of the prescriptive period, but the court cited established precedent stating that recidivism impacts both the minimum and maximum terms. Consequently, the court ruled that the appeal violates settled jurisprudence regarding how recidivism affects prescriptive deadlines under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: Recidivism, as a special circumstance, affects the calculation of both the minimum and maximum prescriptive terms, and this does not violate the principle of ne bis in idem or Article 4 of Protocol No. 7 of the ECHR.

Parole chiave

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recidivism prescription period penal code ne bis in idem ECHR protocol criminal appeal inadmissible appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 2, cod. pen.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod.
Art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU
pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (cfr.
art. 616 cod proc pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018
Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018 Rv.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Corte EDU, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine c/ Russia
Sez. 5, Sentenza n. 13463 del 2016
Sez. 5, Sentenza n. 48954 del 2016
Sez. 5, Sentenza n. 50089 del 2016
Sez. 5, Sentenza n. 5985 del 2017
Sez. 5, Sentenza n. 6152 del 2017
Sez. 5, Sentenza n. 50619 del 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILIENTO PASQUALE nato a NAPOLI il 01/01/1966 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal con sentenza 24 ottobre 2017.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CILIENTO Pasquale.

3. L'unico motivo di ricorso, con cui si deduce dell'intervenuta prescrizione sulla base del presupposto che la recidiva qualificata non potrebbe rilevare sia ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere che ai fini del termine massimo in presenza di motivi di interruzione, risulta inammissibile in quanto contrario al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità per cui la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (cfr.

Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018 Rv. 273490 - 01 Conformi sentt. n. 13463 del 2016 Rv. 266532 - 01, n. 48954 del 2016 Rv. 268224 - 01, n. 50089 del 2016 Rv. 268214 - 01, n. 5985 del 2017 Rv. 272015 - 01, n. 6152 del 2017 Rv. 272021 - 01, n. 50619 del 2017 Rv. 271802 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Con •gliere estensore sY\ Il