Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of reasoning regarding sentencing parameters in recidivism case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rizzo Massimiliano inadmissible, confirming his prior conviction for receiving a stolen mobile phone. The appellant argued that the sentence lacked proper alignment with statutory minimums, but the court found the lower court's reasoning sufficient by logically valuing his criminal history and the gravity of the conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.; The appeal is inadmissible if the lower court's reasoning logically addresses the sentencing parameters and considers relevant aggravating circumstances such as recidivism, rendering a specific complaint about the lack of alignment with minimums unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO MASSIMILIANO nato a PALERMO il 11/06/1977 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un telefono cellulare già pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza 29 marzo 2019.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, RIZZO Massimiliano.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in quanto non parametrata ai minimi edittali risulta inammissibile a fronte di una motivazione che logicamente valorizza i numerosi precedenti penali dell'imputato e la gravità della condotta.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00, 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consigli 4-e estensore Il Presiden