Cassation appeal dismissed for habitual conduct; non-punishment clause inapplicable due to three prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal responsibility for the crime of receiving stolen goods. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the conduct was not habitual. The court rejected this because the appellant had three prior convictions, establishing a pattern of habitual behavior that precluded the statutory exemption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The exemption from punishment under Article 131-bis of the Penal Code is inapplicable when the defendant's conduct is habitual, which is established by the commission of at least two offenses in addition to the one currently prosecuted, as demonstrated by the appellant's three prior convictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MOR nato il 02/03/1958 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata con sentenza del Tribunale di Brindisi in data 22 maggio 2015.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FALL Mor.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod pen e comunque la mancata motivazione sul punto, risulta inammissibile non potendosi ritenere occasionale la condotta. Le sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo do chiarire che il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Rv. 266591 - 01). Nel caso di specie, in particolare, l'imputato vantava tre precedenti condanne che rendevano impossibile l'applicazione della invocata causa di non punibilità.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consigli e stensore Il Pres