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Ordinanza — n. 7961/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding cell phone receipt liability and burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7961/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal by Emilio Onnis inadmissible, upholding the lower court's finding of liability for receiving a stolen cell phone. The appellant argued that repair technicians cannot be expected to verify device provenance, but the court rejected this, noting that installing a SIM card and using the device contradicts a temporary deposit scenario. Consequently, the court applied the established legal principle that the accused must provide a credible explanation for possession rather than proving the device's origin, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The burden of proof in receiving crimes requires the accused to provide a credible explanation for possession, not to prove the item's origin, where failure to explain indicates malicious acquisition.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility receiving stolen goods liability burden of proof allocation cell phone theft evidence omitted provenance indication abuso di impianti di telecomunicazioni uso del telefono cellulare alla guida fornitore di servizi di telecomunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010
Correttamente, quindi, la Corte territoriale si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv.
Sez. Un. sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONNIS EMILIO nato a CAGLIARI il 19/01/1971 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un telefono cellulare già pronunciata dal Tribunale di Cagliari con sentenza 8 novembre 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ONNIS Emilio.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità a titolo di ricettazione in ragione della considerazione che non si potrebbe richiedere a un riparatore di cellulari di verificare la legittimità della provenienza degli apparecchi ricevuti per la riparazione risulta inammissibile. Sussiste infatti una motivazione che valorizza l'installazione da parte del ricorrente della propria scheda Sim nel telefono in contestazione e il successivo uso dell'apparato medesimo. Ciò logicamente contrasta con ' ipotesi che si trattasse di un telefono ricevuto a titolo di deposito temporaneo per la riparazione.

Correttamente, quindi, la Corte territoriale si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci o in Roma, il 25 ottobre 2022 I Il Consi iere estensor