Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifestly illogical reasoning in lower court's fact-finding on robbery charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Marcia Ilenia inadmissible regarding her conviction for robbery. The appellant argued for uncertainty in the evidence and questioned specific factual details, but the court found the lower court's reasoning adequate and non-manifestly illogical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation court lacks jurisdiction to review factual evaluations unless they are manifestly illogical, and double consistent pronouncements preclude finding a distortion of facts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIA ILENIA nato a CAGLIARI il 14/01/1994 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di rapina, già pronunciata dal Tribunale di Cagliari.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, MARCIA Ilenia.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta l'incertezza della prova in ordine alla responsabilità risulta inammissibile. Sussiste infatti sul punto una adeguata motivazione che valuta in maniera non manifestamente illogica le dichiarazioni della persona offesa e del teste. Del tutto irrilevante rimane poi il fatto che l'imputata abbia dato un pugno alla persona offesa prima o dopo l'impossessamento del cappellino, se vi sia stata una immediata fuga o un precedente tentativo di inseguimento, se il cappellino fosse nero oppure grigio e verde e se i fatti siano avvenuti in piazza del Carmine o in piazza Matteotti. Si tratta di imprecisioni di scarso rilievo e comunque di valutazioni di fatto estranee alla cognizione di questa Corte di legittimità e su cui sussiste una doppia pronuncia conforme che preclude la possibilità di rilevare alcun travisamento.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così de so in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Cons gliere estensore Il Pres