Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to sufficient reasoning on recidivism and sentencing in criminal responsibility case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberto Luis Lavagnino Lecha inadmissible regarding his conviction for complicity in a crime. The appellant argued against unjust recidivism application and excessive sentencing, but the lower court provided logical reasoning establishing the stability of his criminal choice and his high criminogenic profile. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's decision contains sufficient logical motivation addressing the substantive arguments regarding recidivism and sentencing proportionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVAGNINO LECHA ROBERTO LUIS nato il 29/11/1945 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 25 gennaio 2013.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, LAVAGNINO LECHA Roberto Luis.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo ordine di motivi, con cui si lamenta l'ingiustificata applicazione della contestata recidiva, risulta inammissibile in presenza di una motivazione logica che valorizza in particolare la sostanziale stabilità definitività della scelta criminale del ricorrente. 3.2. Il secondo ordine di motivi, con cui si contesta l'eccessività della determinazione della pena, risulta ulteriormente inammissibile in ragione della presenza di congrua motivazione che valorizza la personalità dell'imputato, il suo profilo criminogeno assai elevato, la professionalità mostrata nella preparazione dell'illecito contestato.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammen