Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and generic complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal filed by Russo Giuseppe inadmissible. The appellant challenged a second-instance confirmation of aggravated fraud liability but failed to propose specific grievances during the appeal phase. The court rejected the petition because it contained only generic criticisms without concrete arguments to undermine the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it concerns grievances not raised in the appeal or if it is formulated in a generic manner lacking specific grounds to challenge the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 13/07/1955 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa aggravata già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 6 febbraio 2016.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, RUSSO Giuseppe.
3. Il ricorso è inammissibile sia perché riguardante doglianze non proposte in appello sia perché generico. Infatti, nessuna contestazione in punto responsabilità risulta essere stata mossa in sede di atto di appello. Per altro verso, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01).
Il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01).
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle