Cassation appeal dismissed for lack of interest due to prior generic mitigating circumstances already granted by first instance court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Venditti Fabrizio inadmissible because generic mitigating circumstances had already been granted by the first-instance court. The appellant argued for further reductions, but the appellate court's reasoning adequately excluded any possibility of additional mitigation. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: When generic mitigating circumstances have already been granted by the first instance, the absence of any interest to appeal renders the cassation request inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENDITTI FABRIZIO nato a ROMA il 07/12/1967 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti già pronunciata dal Tribunale di Frosinone con sentenza 9 aprile 2021.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, VENDITTI Fabrizio.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le circostanze attenuanti generiche erano state già concesse dal primo giudice il che esclude la presenza di alcun interesse a ricorrere del ricorrente risultando presente in appello motivazione idonea ad escludere la possibilità di riconoscere alcuna ulteriore riduzione.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consiglie e estensore Il Preside