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Ordinanza — n. 7951/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to adequate lower court reasoning on recidivism and sentencing excessiveness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7951/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Gravina inadmissible regarding his criminal conviction for theft and receipt. The appellant argued for a different charge classification and excessive punishment, but the lower court provided sufficient reasoning to reject these claims based on established facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's decision contains adequate and congruent reasoning that sufficiently addresses the grounds raised by the appellant regarding the classification of the crime and the proportionality of the sentence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility adequate lower court reasoning theft and receipt charges sentencing excessiveness review procedural costs and fines confisca dei proventi di reato infrazione molto grave licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266),
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA ANTONIO nato a ROMA il 14/10/1961 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli articoli 648- 707 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 30 maggio 2016.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GRAVINA Antonio.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la mancata derubricazione del contestato delitto di ricettazione in quello di furto non risulta inammissibile in presenza di adeguata motivazione che evidenzia come non vi fossero elementi concreti riferiti dall'imputato che permettessero di ascrivere a costui la commissione del reato presupposto, 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, risulta inammissibile in conseguenza di una motivazione adeguata e congrua che valorizza i precedenti penali plurimi e l'abituale commercializzazione di pezzi di moto rubate.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266),

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così d iso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Con liere estensore Il