Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and factual re-evaluation beyond cassation powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Tiziana Bonifazi inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a criminal liability declaration regarding document return violations, arguing issues of law and psychological elements. The court rejected these claims because the appeal exceeded cassation limits by attempting to re-evaluate factual elements already established by lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 646-388 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it seeks a re-evaluation of factual elements or adopts new parameters for fact-finding, as the Court of Cassation lacks the power to substitute its own assessment of facts for that of the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONIFAZI TIZIANA nato a ROMA il 19/03/1960 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli articoli 646-388 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza del 27 gennaio 2021.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, BONIFAZI Tiziana.
3. Il ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità e alla sussistenza dell'elemento psicologico, risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, risulta adeguatamente valorizzata la presenza di plurime intimazioni alla restituzione della documentazione oggetto di contestazione e la mancata ottemperanza un atto di precetto del 2 febbraio 2018 che ha reso impossibile la ricostruzione dei movimenti precedenti così come la consapevole inottemperanza all'ordine del giudice successivo a tali fatti che in ricorso si cerca di ricollegare a motivazioni del tutto ipotetiche.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consig iere estensore I