Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual circumstances for reclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Loredana Alaimo inadmissible, confirming the lower court's penalty for payment card receipt. The appellant argued for reclassifying the crime from receipt to theft due to a perceived lack of motivation, but the court found the existing reasoning sufficient regarding the absence of specific facts supporting theft. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the complaint regarding the lack of motivation is manifestly unfounded in the presence of adequate reasoning that sufficiently values the absence of specific factual circumstances required to reclassify the offense.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAIMO LOREDANA nato a MONTEROTONDO il 02/09/1976 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di carta di pagamento già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 9 aprile 2015.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, ALAIMO Loredana.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione in conseguenza della negata derubricazione del reato di ricettazione in quello di furto, è manifestamente infondato in presenza di adeguata motivazione che valorizza la mancanza di circostanze di fatto specifiche che permettessero di ascrivere il furto all'imputata.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consi liere estensore Il Presid