Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7945/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as necessity defense requires imminent grave danger, not permanent economic hardship.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7945/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the claimant's argument regarding the defense of necessity was legally insufficient. The appellant argued that permanent economic difficulty justified occupying an IACP property, but the court held that necessity requires an imminent threat of grave harm to a person. Consequently, the court ruled that surreptitious housing solutions cannot be legitimized without such immediate danger, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 54 c.p.; Art. 51 c.p.: The defense of necessity is applicable only when an imminent and grave danger to a person exists, excluding permanent economic hardship as a valid justification for illegal occupation.

Parole chiave

Generato dall'IA
defense of necessity illegal occupation IACP imminent grave danger permanent economic hardship inadmissible appeal criminal liability housing solution stato di bisogno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 c.p.
Art. 51 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sent. n. 28067 del 26/03/2015
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICONE TERESA nato a POLLA il 30/01/1973 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Potenza ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di occupazione di immobile IACP già pronunciata dal Tribunale di Lagonegro con sentenza 18 maggio 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, PICON E Teresa.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, risulta inammissibile posto che le circostanze indicate dalla ricorrente testimoniano una difficoltà economica permanente mentre l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi non connotate dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia (Sez. 2, Sent. n. 28067 del 26/03/2015 Rv. 264560 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consiglie e estensore Il Pre