Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic arguments and lack of factual dispute on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Davide Petrolo inadmissible. The appellant challenged a second-instance confirmation of his criminal liability for fraud, arguing non-punishability under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these grounds as manifestly unfounded and generic, noting the undisputed availability of the prepaid card and the defendant's recidivist status. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded due to undisputed facts or if the complaint regarding non-punishability is generic and fails to address the specific nature of the conduct and the defendant's recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROLO DAVIDE nato a MESSINA il 01/07/1974 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Locri con sentenza 26 marzo 2019.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PETROLO Davide.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, risulta manifestamente infondato posto che non risulta posta in dubbio la disponibilità della carta prepagata su cui è confluito il profitto della truffa e rimangono del tutto ipotetiche le circostanze in base alle quali altri soggetti avrebbero potuto agire all'insaputa dell'imputato. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod pen, risulta inammissibile in quanto del tutto generico a fronte di una vicenda connotata dal carattere capzioso e non occasionale della condotta, tenuta peraltro da soggetto recidivo.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Cons liere estensore Il