Italian Court dismisses appeals against criminal liability for occupying public housing due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Giordano and Calarese inadmissible regarding their criminal liability for occupying a municipal building. The defense argued for a regional law granting de facto occupancy rights and a lack of punishability under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these claims, noting the regional law did not extinguish the crime committed in 2015 and that the prolonged conduct excluded the 'occasional act' requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge regionale siciliana n. 8/2018; Art. 131 bis cod. pen.: The regional law granting de facto occupancy rights does not extinguish prior criminal liability, and prolonged conduct precludes the application of the occasional act exception to punishability.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIORDANO GERARDINA nato a BAGNARA CALABRA il 07/12/1965 CALARESE ALESSIA nato a MESSINA il 07/06/1990 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità delle odierne ricorrenti in ordine a fattispecie di occupazione di un immobile comunale già pronunciata dal Tribunale di Messina con sentenza 19 ottobre 2020.
2. Le imputate propongono avverso tale provvedimento due distinti ricorsi per cassazione di identico contenuto, GIORDANO Gerardina e CALARESE Alessia.
3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la mancata valutazione, ai fini della sussistenza del reato, della legge regionale siciliana 8 maggio 2018 n. 8 che ha disposto l'assegnazione degli immobili alloggi di edilizia popolare ed economica a coloro che li detenevano in via di fatto, risulta manifestamente infondato in considerazione dell'assunto, correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, per cui tale sanatoria non implicava - e nemmeno avrebbe potuto determinare - l'estinzione del delitto accertato il 22 giugno 2015 e in essere alla data dell'entrata in vigore del provvedimento richiamato dalla difesa. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod pen, risulta manifestamente infondato sussistendo una motivazione adeguata e congrua che valorizza la protrazione della condotta per diversi anni il che logicamente esclude la presenza di un fatto occasionale.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Corf igliere estensore