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Ordinanza — n. 7941/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to adequate reasoning on voluntary resistance and knife possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7941/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Armenio inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal responsibility for attempted aggravated robbery and escape. The appellant argued for the recognition of voluntary resistance, but the court found the first-instance judgment adequately addressed the presence of a knife and the witness's testimony regarding the commencement of the crime. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first-instance judgment contains adequate reasoning that logically evaluates the facts, even if the appellant claims a lack of recognition of voluntary resistance or other defenses.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility voluntary resistance defense adequate reasoning standard attempted aggravated robbery procedural costs and fine tentata rapina difesa penale partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 16054 del 20/03/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMENIO ANTONIO nato a TORINO il 09/05/1984 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; v Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata rapina aggravata ed evasione già pronunciata dal GIP del Tribunale di Torino con sentenza 28 giugno 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ARMENIO Antonio.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della resistenza volontaria, risulta inammissibile in presenza di un'adeguata motivazione che ha logicamente valutato il possesso di un coltello unitamente al il fatto che il ricorrente si fosse ormai travisato al momento dell'intervento del teste PINTILEI tanto da evidenziare l'effettivo inizio dell'attività esecutiva del delitto contestato (Sez. 2, Sentenza n. 16054 del 20/03/2018 Rv. 272677 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid