Cassation appeal dismissed as inadmissible due to preclusion of factual re-dating in recidivism case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gningue Malick inadmissible regarding his conviction for receiving stolen goods. The appellant argued that the crime had expired due to a lack of certain receipt dates, but the court held that re-dating the offense was a factual matter precluded at the appellate stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen; Art. 616 cod. proc. pen: The appeal is inadmissible when the alleged expiration of the statute of limitations relies on a factual re-dating of the crime that was not established in prior proceedings and is thus precluded at the stage of legality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GNINGUE MALICK nato il 15/12/1980 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Brindisi con sentenza 4 aprile 2016.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GNINGUE Malick.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'articolo 648 cod pen in difetto di una data certa della ricezione di beni, risulta inammissibile posto che, in difetto di certezze data di commissione del reato presupposto, la retrodatazione del delitto di ricettazione avrebbe potuto derivare da un accertamento fattuale non svolto in precedenza e precluso in sede di legittimità.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consi ier'è estensore Il Presi