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Ordinanza — n. 7937/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to improper filing by the accused and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7937/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed directly by the accused rather than by a qualified defense attorney. The court further rejected the appeal for failing to cite specific passages of the lower court's decision, offering only a general criticism of the reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the accused was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: Criminal appeals must be signed by qualified defense attorneys and must cite specific grounds for review rather than general criticisms.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified defense attorney requirement specific grounds for review general criticism rejection procedural costs and fine procedure di ricorso condono delle spese procedurali recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il medesimo ricorso risulta comunque inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
art. 613 cod. proc. pen
L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione non essendo nemmeno ricollegabile a tale previsione alcun profilo di incostituzionalità (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv.
Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017
272885; Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv.
Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017
271780; Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015
Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO SALVATORE nato a PALERMO il 04/02/1976 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza del 30 gennaio 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MARINO Salvatore.

3. L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione non essendo nemmeno ricollegabile a tale previsione alcun profilo di incostituzionalità (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 27201) 4. Il medesimo ricorso risulta comunque inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod proc pen in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta per effetto della lineare valorizzazione dell'accertata disponibilità del bene, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01).

5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così dea in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consi ere est