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Ordinanza — n. 7936/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence and insufficient reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7936/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Weng Xianxuan inadmissible, confirming the lower court's criminal liability finding. The appellant argued for participation in counterfeit activities and a minor damage mitigation, but the court found no evidence supporting these claims. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack factual basis or fail to adequately challenge the judicial reasoning regarding evidence and sentencing factors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of evidentiary support mitigating circumstances denial counterfeit goods liability court costs and fine contraffazione di merci false indicazioni su attività commerciali affinità dei prodotti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WENG XIANXUAN nato a ZHEJIANG( CINA) il 10/12/1977 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli articoli 474-648 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 28 giugno 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, WENG Xianxuan.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la mancata valutazione della possibile partecipazione dell'imputato delle attività di falsificazione della merce desumibile dalla incerta modalità di ricezione della stessa, risulta manifestamente infondato. L'imputato non ha offerto alcun effettivo elemento da cui desumere che costui avesse partecipato l'attività di falsificazione. Tra l'altro, gli stessi elementi indicati nel ricorso non risultano idonei a scardinare il ragionamento giudiziale posto che la dicitura presente sui beni secondo cui gli stessi erano importati e distribuiti dell'imputato attengono a circostanze la cui fonte è unilaterale e che risultano privi di riscontro alcuno nel fascicolo processuale e nelle stesse deduzioni difensive.

Inoltre, il fatto che i beni fossero contenuti in colli di cartone riportanti marchio di fantasia nulla prova sotto tale aspetto. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di minima entità, risulta inammissibile sussistendo adeguata motivazione che fa leva sul rilevante numero (2676) di occhiali sequestrati riportante il marchio GUCCI e sulle conseguenti - ovvie - considerazioni in punto quantificazione del danno patrimoniale conseguente.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consigli re estensore I