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Ordinanza — n. 7935/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated robbery conviction for lack of admissibility of mitigating circumstances arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7935/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Del Gavio Carmine inadmissible regarding his conviction for aggravated robbery. The appellant argued for generic mitigating circumstances and minor damage reduction, but the court found the lower court's reasoning sufficient given the use of weapons and false alibi. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The court must reject an appeal when the lower court provides adequate motivation for denying mitigating circumstances based on the specific facts, as these are not discretionary grants but required assessments of special circumstances.

Parole chiave

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aggravated robbery conviction generic mitigating circumstances inadmissible appeal court costs order penal responsibility declaration rapina traffico aggravato di stupefacenti violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
Art. 133 c.p.
Art. 62 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014
(Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GAVIO CARMINE nato a NAPOLI il 03/12/1990 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli con sentenza 24 marzo 2015.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, DEL GAVIO Carmine.

3. Il ricorso, con cui si lamenta l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, l'altrettanto ingiustificato diniego dell'attenuante del danno di minima entità e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è inammissibile. 3.1. Sussiste, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, adeguata motivazione che valorizza le modalità del fatto, avvenuto con l'uso di armi, in pieno giorno, in un esercizio commerciale aperto al pubblico e la condotta successiva e processuale qualificata dalla presenza di un alibi falso.

Per altro verso, correttamente, la Corte territoriale rileva le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod pen, che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza. (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). 3.2.

Altrettanto coerente e logica motivazione in ordine al diniego del danno di minima entità (che contiene un erroneo riferimento al n. 3 dell'articolo 62 cod pen) in conseguenza del carattere plurioffensivo del delitto di rapina e della accennata gravità della condotta. 3.3. Il quanto alla determinazione della pena, questa risulta ancorata a valori prossimi ai minimi edittali e comunque inferiore ai valori medi, con la conseguente limitazione dell'onere motivazionale che, fra l'altro, nel caso di specie risulta adeguatamente svolto valorizzando la Corte territoriale gravità del fatto, allarmante personalità dell'imputato desunta dal modo in cui costui puntava la pistola verso gli astanti avverso gli operanti intervenuti.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso n Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consigli re este